COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 61 del 24 gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO GROTTA SOCCER – GARA CAMPOLI M.T. / GROTTA SOCCER DEL 18.11.2007 – 1^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 61 del 24 gennaio 2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO GROTTA SOCCER – GARA CAMPOLI M.T. / GROTTA SOCCER DEL 18.11.2007 – 1^ CAT.
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è infondato. La società reclamante si duole
della circostanza che i calciatori della società avversaria, corrispondenti ai nominativi: Giarletta Giovanni,
nato il 20.05.1984; Caporaso Pellegrino, nato il 25.08.1985; Spirito Paolo, nato il 20.06.1987 e Carraturo
Vincenzo, nato il 04.12.1978, abbiano partecipato alla gara de qua senza essere tesserati a favore della
società Campoli M.T. Dalla documentazione, acquisita presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania,
emerge che i suindicati calciatori risultano regolarmente tesserati, da data antecedente la disputa della
gara, per la società Campoli M.T., tutti con decorrenza dal 14.11.2007. Di conseguenza, la partecipazione
dei calciatori, alla gara in esame è da considerare regolare. P.Q.M.
DELIBERA
di respingere il reclamo della società Grotta Soccer; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non
versata, sul conto della società reclamante.
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