COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 61 del 24 gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO GROTTA SOCCER – GARA TRESCINE CERVINARA / GROTTA SOCCER DELL’1.12.2007 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 61 del 24 gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO GROTTA SOCCER – GARA TRESCINE CERVINARA / GROTTA SOCCER DELL’1.12.2007 – 1^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è infondato. Invero, la reclamante si duole della circostanza che i calciatori e l’assistente di parte della società avversaria, corrispondenti ai nominativi: Pallotta Dorindo (e non Dorino), nato il 30.04.1988; Mastantuoni Andrea, nato il 03.01.1988 (e non 13.01.1988); Valente Flavio, nato l’11.05.1990 ed Abrosone Nicola, nato il 18.07.1987, abbiano partecipato alla gara de qua senza essere tesserati a favore della società Trescine Cervinara. Dalla documentazione, acquisita presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, emerge che i suindicati calciatori risultano regolarmente tesserati, da data antecedente la disputa della gara, per la società Trescine Cervinara, rispettivamente: dal 15.11.2007 Pallotta e Valente; dal 2.11.2007 Mastantuoni e dal 4.09.2007 Ambrosone. Di conseguenza, la partecipazione dei calciatori e dell’assistente di parte, alla gara in esame, sono da considerare regolare. P.Q.M. DELIBERA di respingere il reclamo della società Grotta Soccer; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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