COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 61 del 24 gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SANGIORGIO – GARA SAN NICOLA 04 / SANGIORGIO DEL 15.12.2007 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 61 del 24 gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SANGIORGIO – GARA SAN NICOLA 04 / SANGIORGIO DEL 15.12.2007 – 2^ CAT. La C.D.T., letto il reclamo della società Sangiorgio, visti gli atti ufficiali, constatata l’assenza della società reclamante (benché ritualmente convocata) all’audizione presso questa C.D.T., rileva: la squalifica per cinque gare, inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale a carico del calciatore Bernardi Stefano, appare equamente commisurata, in rapporto alla gravità dell’infrazione commessa dall’atleta medesimo; viceversa, questa C.D.T. giudica che la squalifica per sette gare, che il G.S.T. ha deliberato nei confronti del calciatore Quattropani Jonathan, sia stata determinata in misura eccessiva, rispetto all’entità della relativa infrazione disciplinare. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo della società Sangiorgio, di ridurre a cinque le giornate di squalifica a carico del calciatore Quattropani Jonathan; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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