COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 61 del 24 gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO CALCIO STELLA CILENTO– GARA C. STELLA CILENTO / ALTO CILENTO DEL 9.12.2007 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 61 del 24 gennaio 2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO CALCIO STELLA CILENTO– GARA C. STELLA CILENTO / ALTO CILENTO DEL 9.12.2007 –
2^ CAT.
La C.D.T., letto il reclamo della società Calcio stella Cilento, in ordine alla sanzione disciplinare inflitta dal
Giudice Sportivo Territoriale a carico del proprio tesserato Morinelli Giovanni, per la gara in epigrafe, rileva
che il reclamo è inammissibile. Invero, il reclamo è stato inoltrato, a mezzo plico raccomandato, in data
24.12.2007 e, dunque, oltre il termine prescritto dalla vigente normativa (di sette giorni successivi alla data
di pubblicazione del Comunicato Ufficiale n. 48 del 13 dicembre 2007, sul quale sono state riportate le
decisioni del Giudice Sportivo Territoriale, che la società intendeva impugnare: come dall’art. 46, comma 4,
del Codice di Giustizia Sportiva). P.Q.M.
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla società Calcio Stella Cilento; dispone
l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società reclamante.
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