COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 61 del 24 gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SOCCER PANZA ISOLA ISCHIA– GARA CARAFA / SOCCER PANZA ISOLA ISCHIA DEL 5.1.2008 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE NAPOLI
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 61 del 24 gennaio 2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO SOCCER PANZA ISOLA ISCHIA– GARA CARAFA / SOCCER PANZA ISOLA ISCHIA DEL
5.1.2008 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE NAPOLI
La C.D.T., letto il reclamo della società Soccer Panza Isola Ischia, in ordine alle sanzioni disciplinari inflitte
dal Giudice Sportivo Territoriale, a carico dei propri tesserati Romano Luca e Maltese Vincenzo, per la gara
in epigrafe, rileva che il reclamo è inammissibile. Invero, il reclamo è stato inoltrato, a mezzo fax, in data
18.01.2008 e, dunque, oltre il termine prescritto dalla vigente normativa (di sette giorni successivi alla data
di pubblicazione del Comunicato Ufficiale n. 19 del 10.01.2008, sul quale sono state riportate le decisioni
del Giudice Sportivo Territoriale, che la società intendeva impugnare: come dall’art. 46, comma 4, del
Codice di Giustizia Sportiva). P.Q.M.
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla società Soccer Panza Isola Ischia; dispone
l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società reclamante.
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