COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 65 del 31 gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO RISTOR LETTERE – GARA SAN VALENTINO / RISTOR LETTERE DEL 12.1.2008 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 65 del 31 gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO RISTOR LETTERE – GARA SAN VALENTINO / RISTOR LETTERE DEL 12.1.2008 – 1^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ne rileva che l’infondatezza. Invero, da un’attenta disamina del fascicolo si rileva che il calciatore D’Apice Nicola, del Ristor Lettere, nel corso della gara, a seguito di espulsione notificatagli dall’arbitro, gli si rivolgeva con espressioni ingiuriose e minacciose. Ebbene, la gravità dell’episodio, così come verificatosi, non appare scalfito dalla circostanza, peraltro non riferita dall’arbitro, delle avvenute scuse del calciatore all’arbitro. La sanzione, pertanto, appare congrua, anche perché non sussistono ragioni apprezzabili, che ne possano motivare la riduzione. Questa Commissione, premesso che il reclamo è pervenuto al C.R. Campania soltanto in data 24.01.2008 e considerata l’imminente scadenza della squalifica (che coincide con la giornata di gare del 2 / 3 febbraio 2008), non ha potuto rinviare la decisione alla seduta del 4 febbraio, per dare corrispondenza alla richiesta della società reclamante di essere sentita in sede dibattimentale. La C.D.T. è stata, dunque, necessitata a procedere alla propria decisione sulla base degli atti ufficiali di gara e del proposto reclamo. In ragione delle suesposte considerazioni, si è determinato di non poter accedere alla richiesta della società reclamante di riduzione della sanzione a carico del nominato calciatore. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo della società Ristor Lettere; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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