COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 65 del 31 gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO LACEDONIA – GARA V. NIGRO BAGNOLI I. / LACEDONIA DEL 2.12.2007 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 65 del 31 gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO LACEDONIA – GARA V. NIGRO BAGNOLI I. / LACEDONIA DEL 2.12.2007 – 1^ CAT. La C.D.T., letto il reclamo della società Lacedonia, visti gli atti ufficiali, rileva che lo stesso è infondato. Invero, le risultanze del referto di gara hanno trovato conferma anche mediante l’escussione del direttore di gara, al quale questa Commissione ha sottoposto in visione i cartellini dei calciatori Caggiano Giovanni e Palladino Saverio (che, secondo quanto sostenuto dalla società nel suo reclamo, sarebbe stato l’autore delle ingiurie profferite nei confronti dell’arbitro). Dalla ricognizione fotografica effettuata dal direttore di gara è viceversa emerso, senza ombra di dubbio, che il responsabile delle ingiurie e della condotta successiva è da identificarsi nel calciatore Caggiano Giovanni. Quanto alla commisurazione della sanzione, inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale, essa appare equa ed adeguata alla gravità dell’infrazione. P.Q.M. DELIBERA di respingere il reclamo della società Lacedonia; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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