COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 65 del 31 gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO LAURINO – GARA CASTELNUOVO DI CONZA / LAURINO DEL 4.11.2007 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 65 del 31 gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO LAURINO – GARA CASTELNUOVO DI CONZA / LAURINO DEL 4.11.2007 – 1^ CAT. La C.D.T., letto il reclamo della società Laurino, visti gli atti ufficiali, rileva che lo stesso è parzialmente fondato. La reclamante si duole che la società Castelnuovo di Conza ha consentito la partecipazione alla gara de qua i signori Megano Orazio, calciatore, e Di Filippo Giuseppe, massaggiatore, entrambi colpiti da sanzione disciplinare, così come pubblicate sul Comunicato Ufficiale n. 43 del 2.11.2007. Relativamente al sig. Di Filippo, inibito dal G.S.T. fino al 27.11.2007, v’è da dire che la sua presenza durante l’incontro non comporta alcuna sanzione a carico della società di appartenenza, ma soltanto un aggravamento della sanzione comminata nei confronti del predetto tesserato, ai sensi dell’art. 22, comma 8, del Codice di Giustizia Sportiva. Viceversa, il sig. Megano, invece, risulta tra i partecipanti alla gara in parola, senza però aver scontato la squalifica di una giornata, in quanto la predetta gara si è svolta il giorno successivo alla pubblicazione, sul già citato Comunicato Ufficiale n. 43 del 2.11.2007, della decisione del G.S.T. (squalifica quale calciatore non espulso dal campo). Pertanto, il sig. Megano è stato schierato irregolarmente dalla società Castelnuovo di Conza. P.Q.M. DELIBERA in accoglimento del reclamo della società Laurino, di infliggere a carico della società Castelnuovo di Conza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17, comma 5, lettera a), C.G.S., la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; di infliggere al sig. Di Filippo Giuseppe, della società Castelnuovo di Conza, l’ulteriore inibizione di mesi uno; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it