COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 65 del 31 gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO CARINOLA – GARA CARINOLA B / VOLTURNIA BAIA DEL 23.12.2007 – 3^ CAT. DELEGAZIONE PROVINCIALE CASERTA
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 65 del 31 gennaio 2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO CARINOLA – GARA CARINOLA B / VOLTURNIA BAIA DEL 23.12.2007 – 3^ CAT.
DELEGAZIONE PROVINCIALE CASERTA
La C.D.T., letto il reclamo della società Carinola, in ordine all’ammenda inflitta dal Giudice Sportivo
Territoriale, a carico della reclamante, per la gara in epigrafe, rileva che il reclamo è inammissibile. Invero,
l’art. 45, lettera d), C.G.S. recita che non sono impugnabili i provvedimenti pecuniari non superiori ad euro
50,00. Nella specie, si tratta di un’ammenda di euro 50,00 e, quindi, inferiore all’indicato limite minimo, per
cui non reclamabile. P.Q.M.
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla società Carinola; dispone addebitarsi la tassa
reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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