COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 65 del 31 gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO CARINOLA – GARA CARINOLA B / VOLTURNIA BAIA DEL 23.12.2007 – 3^ CAT. DELEGAZIONE PROVINCIALE CASERTA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 65 del 31 gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO CARINOLA – GARA CARINOLA B / VOLTURNIA BAIA DEL 23.12.2007 – 3^ CAT. DELEGAZIONE PROVINCIALE CASERTA La C.D.T., letto il reclamo della società Carinola, in ordine all’ammenda inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale, a carico della reclamante, per la gara in epigrafe, rileva che il reclamo è inammissibile. Invero, l’art. 45, lettera d), C.G.S. recita che non sono impugnabili i provvedimenti pecuniari non superiori ad euro 50,00. Nella specie, si tratta di un’ammenda di euro 50,00 e, quindi, inferiore all’indicato limite minimo, per cui non reclamabile. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla società Carinola; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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