COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 68 del 7 febbraio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO VOLTURARA TERMINIO – GARA CALITRI / VOLTURARA TERMINIO DELL’1.12.2007 – 1^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 68 del 7 febbraio 2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO VOLTURARA TERMINIO – GARA CALITRI / VOLTURARA TERMINIO DELL’1.12.2007 – 1^
CAT.
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo della società Volturara Terminio, rileva che esso è infondato.
La reclamante assume che la società Calitri abbia consentito la partecipazione alla gara de qua dei
calciatori De Pasquale Gianpaolo, nato il 27.11.1980; Biancofiore Nicola, nato il 25.02.1971; Masini Giulio,
nato il 03.10.1978 e Di Gregorio Silvano, nato l’11.08.1981, senza essere tesserati a favore della società
medesima. Viceversa, dalla documentazione acquisita presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, è
emerso che i suddetti calciatori risultano regolarmente tesserati, da data antecedente il giorno di disputa
della gara, per la società Calitri, con decorrenza dalle date di seguito specificate, tutte antecedenti rispetto
al giorno di disputa della gara: dal 16.11.2007 Biancofiore Gianpaolo e Di Gregorio Silvano; dal 30.11.2007
De Pasquale Gianpaolo e dal 20.09.2007 Masini Giulio. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo della società Volturara Terminio, dispone addebitarsi la tassa reclamo, non
versata, sul conto della società reclamante.
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