COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 68 del 7 febbraio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO CO.G.AP SAN SEBASTIANO – GARA CO.G.AP. SAN SEBASTIANO / CASALNUOVO DEL 16.12.2007 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 68 del 7 febbraio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO CO.G.AP SAN SEBASTIANO – GARA CO.G.AP. SAN SEBASTIANO / CASALNUOVO DEL 16.12.2007 – 1^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo della società CO.G.AP San Sebastiano, rileva che esso è infondato. La reclamante assume che la società Casalnuovo abbia consentito la partecipazione alla gara de qua il calciatore Murolo Luigi, nato il 23.04.1983, senza essere tesserato a favore della società medesima. Viceversa, dalla documentazione acquisita presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, è emerso che il calciatore risulta regolarmente tesserato, da data antecedente il giorno di disputa della gara, per la società Casalnuovo, con decorrenza dal 18.09.2007. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo della società Co.G.AP. San Sebastiano, dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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