COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 68 del 7 febbraio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO CO.G.AP SAN SEBASTIANO – GARA CO.G.AP. SAN SEBASTIANO / CASALNUOVO DEL 16.12.2007 – 1^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 68 del 7 febbraio 2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO CO.G.AP SAN SEBASTIANO – GARA CO.G.AP. SAN SEBASTIANO / CASALNUOVO DEL
16.12.2007 – 1^ CAT.
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo della società CO.G.AP San Sebastiano, rileva che esso è
infondato. La reclamante assume che la società Casalnuovo abbia consentito la partecipazione alla gara de
qua il calciatore Murolo Luigi, nato il 23.04.1983, senza essere tesserato a favore della società medesima.
Viceversa, dalla documentazione acquisita presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, è emerso che
il calciatore risulta regolarmente tesserato, da data antecedente il giorno di disputa della gara, per la società
Casalnuovo, con decorrenza dal 18.09.2007. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo della società Co.G.AP. San Sebastiano, dispone addebitarsi la tassa reclamo,
non versata, sul conto della società reclamante.
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