COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 68 del 7 febbraio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SPORTING CLUB AS CELLE – GARA VILLA SAN NICOLA / SPORTING CLUB AS CELLE DEL 29.12.2007 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 68 del 7 febbraio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SPORTING CLUB AS CELLE – GARA VILLA SAN NICOLA / SPORTING CLUB AS CELLE DEL 29.12.2007 – 2^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo della società Sporting Club AS Celle, rileva che esso è infondato. La reclamante si duole che la società Villa San Nicola abbia consentito la partecipazione alla gara de qua dei calciatori Radesca Pietro, nato il 10.11.1961; Mileo Claudio, nato il 29.01.1989; Lasalvia Francesco, nato il 17.07.1984 e dell’Assistente di parte, sig. Lasalvia Francesco, nato il 29.05.1981, senza essere tesserati a favore della società stessa. Dalla documentazione, acquisita presso l’Ufficio Tesseramento e presso la Segreteria del C.R. Campania, emerge che i calciatori: Radesca Pietro (dal 17.11.2007), Mileo Claudio (dal 28.10.2006), Lasalvia Francesco (dal 14.10.2006) e l’Assistente di parte, sig. Lasalvia Francesco (censito dall’11.09.2007), risultano regolarmente tesserati (l’ultimo, come già precisato, censito) per la società Villa San Nicola, con decorrenza tutti da data antecedente il giorno di disputa della gara. Pertanto, i calciatori e l’Assistente di parte summenzionati risultano in posizione regolare. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Sporting Club AS Celle; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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