COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 68 del 7 febbraio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SAN GIORGIO RECLAMO REAL BENEVENTO GARA REAL BENEVENTO / SAN GIORGIO DEL 20.1.2008 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 68 del 7 febbraio 2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO SAN GIORGIO
RECLAMO REAL BENEVENTO
GARA REAL BENEVENTO / SAN GIORGIO DEL 20.1.2008 – 2^ CAT.
La C.D.T., esaminati gli atti ufficiali, preliminarmente dispone la riunione dei procedimenti, per connessione
oggettiva, nonché lo stralcio, in ordine ai reclami proposti dalle due società in riferimento alla gara in
epigrafe. Invero, un’inderogabile motivazione di natura temporale comporta l’esigenza di decidere, senza
possibilità di rinvio, sulla posizione – agli effetti disciplinari – dei calciatori Iannace Sandro, Impronta
Francesco e Liberti Giuseppe della società Real Benevento Calcio, tutti squalificati dal Giudice Sportivo
Territoriale per tre giornate di gara e Cella Daniele, squalificato per quattro gare, nonché dei calciatori
Mainolfi Giovanni, Serritella Cristoforo, Villaccio Palmino e Zuccaro Gaetano della società San Giorgio, tutti
sanzionati con una squalifica per tre giornate di gara. In ordine alle predette posizioni soggettive, deve
precisarsi che il direttore di gara, audito da questa C.D.T., ha ridimensionato la gravità delle sue indicazioni,
di cui al rapporto di gara. Il Commissario di Campo, sentito anch’egli da questa C.D.T., ha confermato
quanto riportato nel suo referto di gara, in evidente contrasto con quanto refertato dall’arbitro e confermato
(sia pure con il già sottolineato ridimensionamento) nel corso della sua audizione. La pressante esigenza di
una decisione immediata non consente accertamenti ulteriori, né la problematica può essere risolta sulla
base delle dichiarazioni delle due società, sentite da questa C.D.T., a seguito delle rispettive, rituali
richieste. Deve, di conseguenza, ridursi a due giornate di squalifica la sanzione inflitta a carico di ognuno
dei calciatori innanzi nominati, di entrambe le società. Si rinvia alla riunione del 18.02.2008 per la disamina
degli altri aspetti dei due reclami. P.Q.M.
DELIBERA
in parziale accoglimento dei due distinti reclami, di ridurre a due le giornate di gara di squalifica a
carico dei calciatori Cella Daniele, Iannace Sandro, Impronta Francesco e Liberti Giuseppe (Real
Benevento Calcio) e Mainolfi Giovanni, Serritella Cristoforo, Villaccio Palmino e Zuccao Gaetano
(San Giorgio); nulla dispone in ordine alle tasse reclamo, non versate.
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