COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 70 del 14 febbraio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO LIBERATORE BULZARIELLO – GARA GROTTA SOCCER / LIBERATORE BULZARIELLO DELL’8.12.2007 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 70 del 14 febbraio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO LIBERATORE BULZARIELLO – GARA GROTTA SOCCER / LIBERATORE BULZARIELLO DELL’8.12.2007 – 1^ CAT. La C.D.T., esaminati gli atti ufficiali, letto il reclamo della società, ne rileva la parziale fondatezza. Invero, la commisurazione della sanzione, così come disposta dal Giudice Sportivo Territoriale, sulla base dei fatti, descritti con dovizia di particolari nel referto arbitrale, appare eccessiva. Di certo, non può revocarsi in dubbio la ricostruzione dell’accaduto operata nel rapporto ufficiale del direttore di gara, in ragione dell’avvenuta allegazione, al reclamo presentato, delle dichiarazioni discordanti attinte dai calciatori, della società antagonista, presenti ai fatti. Sotto questo profilo, infatti, non può ritenersi confutabile la versione fornita dal direttore di gara (che è soggetto terzo e senza alcun motivo di interesse sportivo nel resoconto di quanto accaduto), sulla base di acquisizioni dichiarative, pur provenienti da soggetti appartenenti, si ribadisce, alla società avversaria. Tuttavia, sul piano della quantificazione della pena, questa Commissione Disciplinare Territoriale ritiene doveroso intervenire, nel senso di renderla conforme all’effettiva gravità dell’infrazione commessa dall’allenatore, sig. Cecere Fabio, mediante la riduzione a tutto il 28.03.2008. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo della società Liberatore Bulzariello, di ridurre al 28.03.2008 la squalifica a carico dell’allenatore, sig. Cecere Fabio; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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