COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 70 del 14 febbraio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO VALLOLAURO – GARA VALLOLAURO / CITTA’ DI TORRE DEL GRECO DEL 12.01.2008 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 70 del 14 febbraio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO VALLOLAURO – GARA VALLOLAURO / CITTA’ DI TORRE DEL GRECO DEL 12.01.2008 – 1^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo della società Vallolauro, rileva che lo stesso è fondato, in quanto, rilevato il fatto contestato al calciatore e preso atto che tale comportamento rientra nell’ipotesi di cui all’art. 19, lettera a), C.G.S.; considerato che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale appare, sotto il profilo di una valutazione obiettiva, commisurata per eccesso; P.Q.M. DELIBERA di accogliere parzialmente il reclamo proposto dalla società Vallolauro; di ridurre la squalifica al calciatore Crocifoglio Antonio a quattro gare; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it