COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 70 del 14 febbraio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO PONTECAGNANO – GARA OLEASTRUM / PONTECAGNANO DEL 15.12.2007 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 70 del 14 febbraio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO PONTECAGNANO – GARA OLEASTRUM / PONTECAGNANO DEL 15.12.2007 – 2^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo della società Pontecagnano, ne rileva la fondatezza. Invero, pur a fronte di un fatto di indubbia gravità, anche in virtù della funzione svolta, nella circostanza, dal dirigente della società reclamante, sig. Sorgente Giovanni, ovvero quella di assistente dell’arbitro, si rileva come eccessivamente severo risulti il provvedimento inibitorio irrogato, pari a quasi tre mesi. Stimasi, viceversa, congrua una riduzione al 15.02.2008 dell’inibizione irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale, riportata sul Comunicato Ufficiale del 20.12.2007 del C.R. Campania. P.Q.M. DELIBERA di accogliere il reclamo proposto dalla società Pontecagnano; di ridurre l’inibizione al sig. Sorgente Giovanni, ai sensi e per effetto dell’art. 14, C.G.S., a tutto il 15.02.2008; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it