COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 70 del 14 febbraio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO PONTECAGNANO – GARA OLEASTRUM / PONTECAGNANO DEL 15.12.2007 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 70 del 14 febbraio 2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO PONTECAGNANO – GARA OLEASTRUM / PONTECAGNANO DEL 15.12.2007 – 2^ CAT.
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo della società Pontecagnano, ne rileva la fondatezza. Invero,
pur a fronte di un fatto di indubbia gravità, anche in virtù della funzione svolta, nella circostanza, dal
dirigente della società reclamante, sig. Sorgente Giovanni, ovvero quella di assistente dell’arbitro, si rileva
come eccessivamente severo risulti il provvedimento inibitorio irrogato, pari a quasi tre mesi. Stimasi,
viceversa, congrua una riduzione al 15.02.2008 dell’inibizione irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale,
riportata sul Comunicato Ufficiale del 20.12.2007 del C.R. Campania. P.Q.M.
DELIBERA
di accogliere il reclamo proposto dalla società Pontecagnano; di ridurre l’inibizione al sig. Sorgente
Giovanni, ai sensi e per effetto dell’art. 14, C.G.S., a tutto il 15.02.2008; nulla dispone in ordine alla
tassa reclamo, non versata.
Share the post "COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 70 del 14 febbraio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO PONTECAGNANO – GARA OLEASTRUM / PONTECAGNANO DEL 15.12.2007 – 2^ CAT."