COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 70 del 14 febbraio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO CITTA’ DI ATELLA CALCIO – GARA VIRTUS MARCIANISE / CITTA’ DI ATELLA CALCIO DEL 13.01.2008 – ATT. MISTA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 70 del 14 febbraio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO CITTA’ DI ATELLA CALCIO – GARA VIRTUS MARCIANISE / CITTA’ DI ATELLA CALCIO DEL 13.01.2008 – ATT. MISTA La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo della società, lo ritiene meritevole di parziale accoglimento. Invero, mentre non possono trovare accesso né la richiesta di annullamento della squalifica a carico del calciatore Borzacchiello Pasquale, né la richiesta di riduzione di quella a carico del calciatore Conte Antonio, in quanto non sussiste alcun elemento idoneo a supportare le due distinte istanze difensive della reclamante, questa C.D.T., viceversa, ritiene conforme ad equità, in rapporto all’effettiva gravità del comportamento contestato, posto in essere dal calciatore Borzacchiello Pasquale, ridurre la relativa sanzione al 28.02.2008. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo della società Città di Atella Calcio, riduce la sanzione inflitta dal G.S.T. ; rigetta nel resto; nulla dispone addebitarsi in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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