COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 70 del 14 febbraio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO REAL SANNIO DONNE – GARA AMALFI / REAL SANNIO DONNE DELL’1.12.2007 – CALCIO FEMMINILE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 70 del 14 febbraio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO REAL SANNIO DONNE – GARA AMALFI / REAL SANNIO DONNE DELL’1.12.2007 – CALCIO FEMMINILE La C.D.T., letto il reclamo della società Real Sannio Donne, visti gli atti ufficiali, rileva che il reclamo è inammissibile. Invero, il reclamo è stato inoltrato a mezzo plico raccomandato in data 28.12.2007 e, dunque, ben oltre il termine prescritto dalla vigente normativa (di sette giorni successivi alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale n. 50 del 20.12.2007, sul quale sono state pubblicate le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale, che la società intendeva impugnare: come dall’art. 46, comma 4, del Codice di Giusti Sportiva). P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla società Real Sannio Donne; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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