COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 70 del 14 febbraio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO MONTECORICE – GARA SANMAURESE / MONTECORICE DEL 17.11.2007 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE SALERNO
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 70 del 14 febbraio 2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO MONTECORICE – GARA SANMAURESE / MONTECORICE DEL 17.11.2007 – 3^ CAT. –
DELEGAZIONE PROVINCIALE SALERNO
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ne rileva la fondatezza. La reclamante assume che la società
Sanmaurese abbia consentito la partecipazione alla gara de qua del calciatore Lembo Giuseppe, nato il
21.01.1986, senza un suo preventivo tesseramento a favore della società medesima. Dalla
documentazione, acquisita presso l’Ufficio Tesseramento, emerge che il calciatore in questione risulta
tesserato, dal 10.02.2003, per altra società e non per la società Sanmaurese. Pertanto, egli deve giudicarsi
in posizione irregolare, agli effetti del tesseramento, alla data di disputa della gara in esame. P.Q.M.
DELIBERA
di accogliere il reclamo proposto dalla società Montecorice; di infliggere alla società Sanmaurese,
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17, comma 5, lettera a), C.G.S., la sanzione della punizione
sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo,
non versata.
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