COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 72 del 21 febbraio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO MONDRAGONE CALCIO – GARA MONDRAGONE CALCIO / E. ZUPO TEANO DEL 27.1.2008 – 1^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 72 del 21 febbraio 2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO MONDRAGONE CALCIO – GARA MONDRAGONE CALCIO / E. ZUPO TEANO DEL
27.1.2008 – 1^ CAT.
La C.D.T., esaminati gli atti ufficiali, letto il reclamo, sentita la società nella persona del proprio
rappresentante, rileva che il reclamo medesimo è parzialmente fondato. La società reclamante sostiene che
la squalifica per quattro gare effettive, inflitta ai propri calciatori Di Giulio Maurizio, Fusco Antonio, Migliore
Davide e Saulle Virginio, sia da considerare eccessiva, dal momento che i suddetti tesserati non avrebbero
in alcun modo ingiuriato e minacciato l’arbitro. Di contro, si evince l’esatto contrario dal referto dell’arbitro, il
quale, in maniera incontestabile, ha addebitato i predetti comportamenti ai nominati calciatori. Non
sussistono, pertanto, fondati motivi per ridurre le predette squalifiche, rispetto alla commisurazione
determinata dal primo Giudice. Viceversa, questa C.D.T. giudica di dover ridurre al 30.09.2008 la squalifica
inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale a carico del calciatore Piccolo Salvatore. Invero, l’estensione della
sanzione si appalesa incongrua, per eccesso, in rapporto all’effettiva gravità della condotta tenuta dal
calciatore nel corso della gara de qua. L’aspetto di maggiore rilevanza della sua pur grave infrazione, per il
vero, non riveste connotazione di violenza, per cui deve derubricarsi a comportamento gravemente
irriguardoso l’imputazione specifica a suo carico (la quale, ovviamente, integra necessariamente – anche
sotto il profilo della quantificazione della squalifica – gli altri aspetti della vicenda soggettiva del calciatore).
Deve infine respingersi, in ragione della sua non impugnabilità (sulla base della precisa prescrizione, di cui
all’art. 45, comma 3, lettera d), secondo cpv.), la richiesta di annullare la sanzione pecuniaria inflitta alla
ricorrente. P.Q.M.
DELIBERA
in parziale accoglimento del reclamo della società Mondragone Calcio, di ridurre al 30.09.2008 la
squalifica a carico del calciatore Piccolo Salvatore; respinge nel resto; nulla dispone in ordine alla
tassa reclamo, non versata.
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