COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 72 del 21 febbraio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO TANAGRO GREGORIANA – GARA TANAGRO GREGORIANA / POSTIGLIONE DEL 13.1.2008 – 2^ CAT. La C.D.T., esaminati gli atti

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 72 del 21 febbraio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO TANAGRO GREGORIANA - GARA TANAGRO GREGORIANA / POSTIGLIONE DEL 13.1.2008 – 2^ CAT. La C.D.T., esaminati gli atti ufficiali, letto il reclamo della società, ha preso atto dell’assenza della società medesima (che aveva chiesto di essere sentita), in risposta alla convocazione per l’audizione. Quanto al merito del reclamo, questa C.D.T. ne rileva la parziale fondatezza, anche alla luce della chiara specificazione della vicenda in esame, che può rilevarsi dal rapporto del Commissario di Campo, pur nella doverosa precisazione che il rapporto arbitrale prevale, per quanto attiene all’aspetto essenziale del reclamo, su quello del richiamato Commissario di Campo. Alla luce di tali considerazioni deve parzialmente riformarsi la decisione adottata dal Giudice Sportivo Territoriale, con la riduzione al 29.02.2008 della sanzione a carico dell’allenatore della società Tanagro Gregoriana, sig. Vito Angelicchio. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo della società Tanagro Gregoriana, di ridurre al 29.02.2008 la squalifica a carico del sig. Angelicchio Vito; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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