COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 72 del 21 febbraio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO RANGER SAN ROCCO MARANO – GARA ALCOTT SOCCER TEAM / RANGER SAN ROCCO MARANO DEL 26.1.2008 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 72 del 21 febbraio 2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO RANGER SAN ROCCO MARANO – GARA ALCOTT SOCCER TEAM / RANGER SAN
ROCCO MARANO DEL 26.1.2008 – 2^ CAT.
La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo proposto dalla società Ranger San Rocco Marano, ne rileva
l’inammissibilità. Invero, al ricorso presentato dalla società reclamante non è stata allegata la ricevuta della
raccomandata di spedizione di copia del predetto ricorso alla società controparte. Pertanto, è mancato uno
dei requisiti essenziali ai fini della validità del reclamo (art. 46, commi 1 e 5, C.G.S.). La declaratoria di
inammissibilità preclude l’esame del reclamo nel merito, nel rispetto di quanto prescritto dal Codice di
Giustizia Sportiva, all’art. 33, comma 5. P.Q.M.
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone addebitarsi sul conto della società reclamante la
tassa reclamo, non versata.
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