COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 72 del 21 febbraio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO BELLONA SOCCER – GARA REAL GRAZZANISE / BELLONA SOCCER DEL 3.02.2008 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 72 del 21 febbraio 2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO BELLONA SOCCER - GARA REAL GRAZZANISE / BELLONA SOCCER DEL 3.02.2008 – 2^
CAT.
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo della società Bellona Soccer, ne rileva l’infondatezza. Invero,
dalla lettura del referto arbitrale, che costituisce fonte privilegiata di prova, anche nel riformato regime del
novellato Codice di Giustizia Sportiva, si evince con chiarezza che l’arbitro ha sospeso la gara per
autonoma decisione, in quanto si era generata una rissa tra le due società in campo. Pertanto, la decisione
adottata dal Giudice Sportivo Territoriale appare del tutto congrua ed in linea con quanto stabilito dalle
norme federali. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo della società Bellona Soccer; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non
versata, sul conto della società reclamante.
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