COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 72 del 21 febbraio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO BELLONA SOCCER – GARA REAL GRAZZANISE / BELLONA SOCCER DEL 3.02.2008 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 72 del 21 febbraio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO BELLONA SOCCER - GARA REAL GRAZZANISE / BELLONA SOCCER DEL 3.02.2008 – 2^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo della società Bellona Soccer, ne rileva l’infondatezza. Invero, dalla lettura del referto arbitrale, che costituisce fonte privilegiata di prova, anche nel riformato regime del novellato Codice di Giustizia Sportiva, si evince con chiarezza che l’arbitro ha sospeso la gara per autonoma decisione, in quanto si era generata una rissa tra le due società in campo. Pertanto, la decisione adottata dal Giudice Sportivo Territoriale appare del tutto congrua ed in linea con quanto stabilito dalle norme federali. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo della società Bellona Soccer; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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