COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 72 del 21 febbraio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO BATTIPAGLIESE – GARA CAMPAGNA / BATTIPAGLIESE DEL 21.12.2007 – ATT. MISTA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 72 del 21 febbraio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO BATTIPAGLIESE – GARA CAMPAGNA / BATTIPAGLIESE DEL 21.12.2007 – ATT. MISTA La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo della società Battipagliese, ne rileva la fondatezza. La reclamante si duole che la società Campagna abbia consentito la partecipazione alla gara de qua del calciatore Maiorano Alessio, nato il 22.03.1989, senza essere tesserato a favore della stessa. Dalla documentazione, acquisita presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, emerge, invece, che il suddetto calciatore risulta tesserato, a favore della società Campagna, ma da data successiva a quella di disputa della gara in esame. Pertanto, il predetto calciatore Maiorano Alessio risulta in posizione irregolare, agli effetti del tesseramento, alla data di disputa della gara, di cui all’epigrafe. P.Q.M. DELIBERA in accoglimento del reclamo proposto dalla società Battipagliese, di infliggere a carico della società Campagna, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17, comma 5, lettera a), C.G.S., la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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