COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 72 del 21 febbraio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO BATTIPAGLIESE – GARA CAMPAGNA / BATTIPAGLIESE DEL 21.12.2007 – ATT. MISTA
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 72 del 21 febbraio 2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO BATTIPAGLIESE – GARA CAMPAGNA / BATTIPAGLIESE DEL 21.12.2007 – ATT. MISTA
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo della società Battipagliese, ne rileva la fondatezza. La
reclamante si duole che la società Campagna abbia consentito la partecipazione alla gara de qua del
calciatore Maiorano Alessio, nato il 22.03.1989, senza essere tesserato a favore della stessa. Dalla
documentazione, acquisita presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, emerge, invece, che il
suddetto calciatore risulta tesserato, a favore della società Campagna, ma da data successiva a quella di
disputa della gara in esame. Pertanto, il predetto calciatore Maiorano Alessio risulta in posizione irregolare,
agli effetti del tesseramento, alla data di disputa della gara, di cui all’epigrafe. P.Q.M.
DELIBERA
in accoglimento del reclamo proposto dalla società Battipagliese, di infliggere a carico della società
Campagna, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17, comma 5, lettera a), C.G.S., la sanzione della
punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa
reclamo, non versata.
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