COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 74 del 28 febbraio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO REAL FRASSO – GARA BONEA / REAL FRASSO DELL’1.12.2007 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 74 del 28 febbraio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO REAL FRASSO – GARA BONEA / REAL FRASSO DELL’1.12.2007 – 2^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo proposto dalla società Real Frasso, ne rileva l’inammissibilità. Invero, essendo esso di competenza del Giudice Sportivo Territoriale, la società reclamante avrebbe dovuto formalizzare il relativo preannuncio al Giudice Sportivo Territoriale, a mezzo fax oppure a mezzo telegramma, entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo a quello della gara di riferimento. Quanto alla valutazione sulla competenza del reclamo, va ribadito che è riservata a questa C.D.T., quale Organo di Giustizia Sportiva di prima istanza, esclusivamente quella relativa alle posizioni irregolari (agli effetti del tesseramento e/o della posizione soggettiva in ambito disciplinare) dei calciatori e degli assistenti di parte dell’arbitro (per questi ultimi, anche in ordine alla posizione sotto il profilo del censimento quali dirigenti e/o collaboratori della società). Il reclamo in esame, viceversa, verte – anche per diretta specificazione, da parte della reclamante – su un presunto errore tecnico da parte dell’arbitro: di conseguenza, esso rientra negli atti finalizzati alla declaratoria di irregolarità di svolgimento della gara ed è, quindi, di competenza esclusiva del Giudice Sportivo Territoriale. Pertanto, questa C.D.T., rilevata la mancanza di uno dei requisiti essenziali, previsti dall’art. 46, comma 1, C.G.S., ai fini della validità di un reclamo, conferma l’inammissibilità del reclamo in esame. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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