COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 74 del 28 febbraio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO REAL FRASSO – GARA BONEA / REAL FRASSO DELL’1.12.2007 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 74 del 28 febbraio 2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO REAL FRASSO – GARA BONEA / REAL FRASSO DELL’1.12.2007 – 2^ CAT.
La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo proposto dalla società Real Frasso, ne rileva l’inammissibilità.
Invero, essendo esso di competenza del Giudice Sportivo Territoriale, la società reclamante avrebbe dovuto
formalizzare il relativo preannuncio al Giudice Sportivo Territoriale, a mezzo fax oppure a mezzo
telegramma, entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo a quello della gara di riferimento. Quanto alla
valutazione sulla competenza del reclamo, va ribadito che è riservata a questa C.D.T., quale Organo di
Giustizia Sportiva di prima istanza, esclusivamente quella relativa alle posizioni irregolari (agli effetti del
tesseramento e/o della posizione soggettiva in ambito disciplinare) dei calciatori e degli assistenti di parte
dell’arbitro (per questi ultimi, anche in ordine alla posizione sotto il profilo del censimento quali dirigenti e/o
collaboratori della società). Il reclamo in esame, viceversa, verte – anche per diretta specificazione, da
parte della reclamante – su un presunto errore tecnico da parte dell’arbitro: di conseguenza, esso rientra
negli atti finalizzati alla declaratoria di irregolarità di svolgimento della gara ed è, quindi, di competenza
esclusiva del Giudice Sportivo Territoriale. Pertanto, questa C.D.T., rilevata la mancanza di uno dei requisiti
essenziali, previsti dall’art. 46, comma 1, C.G.S., ai fini della validità di un reclamo, conferma
l’inammissibilità del reclamo in esame. P.Q.M.
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto
della società reclamante.
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