COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 74 del 28 febbraio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO ARCI POSTIGLIONE – GARA TANAGRO GREGORIANA / ARCI POSTIGLIONE DEL 13.01.2008 – SECONDA CATEGORIA
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 74 del 28 febbraio 2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO ARCI POSTIGLIONE – GARA TANAGRO GREGORIANA / ARCI POSTIGLIONE DEL
13.01.2008 – SECONDA CATEGORIA
La C.D.T., letto il reclamo della società ARCI POSTIGLIONE, esaminati gli atti del fascicolo di ufficio,
nonché verificata la certificazione, in data 25.02.2008, dell’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, rileva,
in ordine alla posizione, agli effetti del tesseramento, dei calciatori (che la società reclamante assume
abbiano partecipato alla gara in posizione irregolare), che è risultato il loro regolare tesseramento, a favore
della società Tanagro Gregoriana, da data antecedente, rispetto al giorno di disputa della gara: Leo
Maurizio, nato il 24.04.1990, con decorrenza, dal 24.04.1990; Lordi Carmine, nato il 22.02.1986, dal
12.01.2008. Tanto premesso, la posizione di tutti i calciatori innanzi specificati è da giudicare regolare.
P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo della società Arci Postiglione; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non
versata, sul conto della società reclamante.
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