COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 110 DEL 4 MARZO 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 130 della società A.S.D. NUOVA FILADELFIA avverso la regolarità della gara Nuova Terina – Nuova Filadelfia (2 – 1) del 10.02.2008 Campionato SECONDA Categoria per presunta posizione irregolare del calciatore GALLO Domenico.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 110 DEL 4 MARZO 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 130 della società A.S.D. NUOVA FILADELFIA avverso la regolarità della gara Nuova Terina – Nuova Filadelfia (2 – 1) del 10.02.2008 Campionato SECONDA Categoria per presunta posizione irregolare del calciatore GALLO Domenico. LA COMMISSIONE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali, il reclamo e le controdeduzioni della società convenuta; sentiti la società reclamante nonché il rappresentante della società Nuova Terina; RILEVA La società A.S.D. Nuova Filadelfia sostiene che la gara in epigrafe non ha avuto regolare svolgimento in quanto la Nuova Terina vi ha fatto prendere parte il calciatore GALLO Domenico, non regolarmente tesserato per la società utilizzatrice. Quanto sostenuto dalla Nuova Filadelfia risulta agli atti del Comitato Regionale Calabria. Difatti in data 31.10.2007 è stato formalmente comunicato alla Nuova Terina, dall’Ufficio tesseramento del Comitato Regionale Calabria, l’irregolarità del tesseramento del Gallo, che pertanto rimane - con decorrenza 18 gennaio 2007 – tesserato con altra società. Il reclamo è perciò fondato. P.Q.M. In accoglimento del reclamo irroga alla NUOVA TERINA la punizione sportiva della perdita della gara (Nuova Terina – Nuova Filadelfia del 10.02.08 – Campionato 2^ categoria) con il punteggio di 0 – 3; Dispone accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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