COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 110 DEL 4 MARZO 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 134 della società U.S.C. ROCCABERNARDA A.S.D. avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n°32 del 20.02.2008 (Squalifica calciatore BILOTTA Francesco fino al 16.02.2009, inibizione Sig. IAQUINTA Silvestro fino al 16.04.2008, inibizione Sig. PUGLIESE Salvatore fino al 16.04.2008).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 110 DEL 4 MARZO 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 134 della società U.S.C. ROCCABERNARDA A.S.D. avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n°32 del 20.02.2008 (Squalifica calciatore BILOTTA Francesco fino al 16.02.2009, inibizione Sig. IAQUINTA Silvestro fino al 16.04.2008, inibizione Sig. PUGLIESE Salvatore fino al 16.04.2008). LA COMMISSIONE TERRITORIALE Letti gli atti ufficiali ed il reclamo; Sentito il rappresentante della società reclamante; RILEVA In via preliminare che, ai sensi dell’art. 35 del C.G.S., il rapporto dell’arbitro ha valore di prova assoluta e privilegiata e, pertanto, non può essere tenuta in considerazione una ricostruzione di fatti differente da quella operata dall’arbitro; Che, dal rapporto dell’arbitro della gara Real Botro - Roccabernarda del 17.02.2008, risulta che al 42° del II tempo: - veniva espulso il capitano della Società Roccabernarda, Bilotta Francesco, in quanto, dopo essere stato ammonito per proteste nei confronti dell’arbitro, teneva nei confronti dello stesso un comportamento offensivo. Il Bilotta, dopo la notifica del provvedimento di espulsione a suo carico, dava uno spintone all’arbitro afferrandolo dalla gola, senza, tuttavia, procurargli conseguenze lesive. - venivano allontanati dal terreno di gioco il dirigente accompagnatore della reclamante, Pugliese Salvatore, che stava svolgendo le funzioni di assistente arbitrale di parte, ed il massaggiatore della medesima società, Iaquinta Silvestro, in quanto resisi responsabili sia di entrata abusiva in campo con proteste nei confronti dell’arbitro (a seguito di una decisione adottata dallo stesso), nonchè di comportamento offensivo e minaccioso verso il medesimo ufficiale di gara. Il Giudice di prime cure irrogava al calciatore Bilotta Francesco la squalifica fino al 16.02.2009 ed ai dirigenti Iaquinta e Pugliese l’inibizione fino al 16.04.2008. L’inibizione inflitta ai due dirigenti appare congrua ed adeguata ai fatti ascrittigli, mentre appare alquanto eccessiva la squalifica irrogata al calciatore Bilotta, pur con l’aggravante derivante dal ricoprire le funzioni di capitano, per il fatto di essersi reso responsabile di comportamento offensivo verso l’arbitro e di aver posto in essere nei confronti di questi un atto di protesta violenta senza alcuna conseguenza lesiva. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, delibera di: ridurre la squalifica inflitta al calciatore BILOTTA Francesco fino al 31 AGOSTO 2008; confermare nel resto; dispone, infine accreditare la tassa sul conto della reclamante.
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