• Stagione sportiva: 2007/2008
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 110 DEL 4 MARZO 2008
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO N. 135 della società A.S. STRONGOLI
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato
Ufficiale n°31 del 13.02.2008 (Punizione sportiva perdita della gara con il punteggio di 0 – 3, DUE punti di penalizzazione,
ammenda di € 250,00, squalifica calciatore DE TURSI Francesco fino al 15.02.2009, squalifica calciatore COMITO Daniele
fino al 30.03.2008, squalifica calciatore CERAUDO Giuseppe fino al 09.03.2008, squalifica calciatore ANDREACCHIO
Vincenzo per UNA gare, inibizione Sig. MANNARINO Eugenio fino al 30.03.2008).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 110 DEL 4 MARZO 2008
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO N. 135 della società A.S. STRONGOLI
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato
Ufficiale n°31 del 13.02.2008 (Punizione sportiva perdita della gara con il punteggio di 0 – 3, DUE punti di penalizzazione,
ammenda di € 250,00, squalifica calciatore DE TURSI Francesco fino al 15.02.2009, squalifica calciatore COMITO Daniele
fino al 30.03.2008, squalifica calciatore CERAUDO Giuseppe fino al 09.03.2008, squalifica calciatore ANDREACCHIO
Vincenzo per UNA gare, inibizione Sig. MANNARINO Eugenio fino al 30.03.2008).
LA COMMISSIONE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentita la società reclamante;
RILEVA
La società reclamante fonda le proprie lagnanze sulla convinzione che l’arbitro abbia narrato i fatti a base delle imputazioni in
maniera non rispondente al vero. Ritiene invero che i fatti vadano fortemente ridimensionati nella loro gravità per cui la decisione del
giudice di prime cure debba essere totalmente riformata, in particolare con la revoca delle sanzioni di punizione sportiva di perdita
della gara, squalifica del campo, penalizzazione di punti in classifica, ammenda e squalifica di Ceraudo.
La tesi appare destituita di fondamento poiché i fatti per come narrati dall’arbitro sono incontrovertibilmente provati.
Nel tempo di recupero decretato dall’arbitro lo stesso è stato prima aggredito nonché offeso e minacciato dal De Tursi, quindi offeso
e minacciato dal Comito, dal Ceraudo e dal Mannarino. Tali comportamenti, unitamente all’atteggiamento omissivo da parte dei
dirigenti dello Strongoli hanno fatto si che il direttore di gara abbia continuato pro-forma l’incontro per timore che una decisione
diversa avesse potuto mettere a repentaglio la propria incolumità.
La bontà della decisione è confermata e confortata dagli ulteriori eventi verificatisi a fine gara e che hanno visto protagonista un
tifoso della Società Strongoli che prima è entrato in campo minacciando l’arbitro, quindi lo ha inseguito mentre si allontanava
dall’impianto sportivo.
Tale ultimo episodio riportato, per come correttamente evidenziato dal giudice di primo grado, esula dalla giurisdizione sportiva ma
va tuttavia decisamente stigmatizzato per la sua particolare gravità.
Con riferimento alle sanzioni è da dirsi che – premessa l’inammissibilità del reclamo nella parte in cui si impugna la squalifica per
una giornata del calciatore Andreacchio – appaiono assolutamente congrue ed adeguate, con l’eccezione della penalizzazione di
due punti in classifica che appare eccessivamente afflittiva nei confronti della società Strangoli.
Per tale ragione in parziale accoglimento del reclamo annulla la penalizzazione dei due punti in classifica e rigetta nel resto
P.Q.M.
In parziale accoglimento revoca la sanzione della penalizzazione di DUE punti in classifica;
lo dichiara inammissibile nella parte in cui si impugna la squalifica per una giornata del calciatore ANDREACCHIO Vincenzo;
rigetta nel resto;
dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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COMUNICATO UFFICIALE N° 110 DEL 4 MARZO 2008
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO N. 135 della società A.S. STRONGOLI
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato
Ufficiale n°31 del 13.02.2008 (Punizione sportiva perdita della gara con il punteggio di 0 – 3, DUE punti di penalizzazione,
ammenda di € 250,00, squalifica calciatore DE TURSI Francesco fino al 15.02.2009, squalifica calciatore COMITO Daniele
fino al 30.03.2008, squalifica calciatore CERAUDO Giuseppe fino al 09.03.2008, squalifica calciatore ANDREACCHIO
Vincenzo per UNA gare, inibizione Sig. MANNARINO Eugenio fino al 30.03.2008)."