COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 76 del 6 marzo 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO CALPAZIO – GARA FUTURA / CALPAZIO DEL 3.11.2007 – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 76 del 6 marzo 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO CALPAZIO – GARA FUTURA / CALPAZIO DEL 3.11.2007 – PROMOZIONE La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, preso atto delle controdeduzioni della società Futura, osserva: il reclamo è finalizzato alla declaratoria della posizione irregolare, in ragione di tesseramento, a favore della nominata società Futura, presunto non conforme alla normativa, del calciatore Petrillo Remo, nato il 19.04.1981. Orbene, nel rispetto dell’orientamento giurisprudenziale, di cui alle delibere della Commissione d’Appello Federale (che, fino alla scorsa stagione sportiva, disciplinata e regolamentata dal Codice di Giustizia Sportiva nel suo testo allora in vigore, rappresentava il terzo ed ultimo grado di giudizio), il reclamo appare bisognevole di accertamenti, non esperibili da questa C.D.T.. Quanto all’aspetto sostanziale, in ordine alla data di spedizione della copia del reclamo alla controparte società Futura, la documentazione acquisita si presenta meritevole di accertamenti, che non sono consentiti a questa C.D.T. e che non appare possibile eludere, al fine dell’acclaramento della documentazione postale, considerata la sua potenziale incidenza sulla validità del reclamo in esame. Di conseguenza, questa C.D.T. dispone – anche in analogia e coerenza con i casi analoghi precedenti – la trasmissione degli atti alla Procura Federale della F.I.G.C., per l’accertamento innanzi rappresentato, relativo alla spedizione del reclamo alla controparte Futura, con particolare riferimento alla circostanza (rilevante anche sotto il profilo disciplinare) della veridicità, o meno, dell’effettiva spedizione nel rispetto dei termini temporali prescritti dal Codice di Giustizia Sportiva. Va ulteriormente precisato che questo C.R. ha esperito – nell’ambito delle potestà ad esso riconosciute, ma senza esito conclusivo – i tentativi di accertamento sulla materia del contendere. Deve, dunque, sospendersi ogni decisione, in attesa dei disposti accertamenti. P.Q.M. DELIBERA di rimettere gli atti alla Procura Federale, al fine degli accertamenti in ordine a quanto enunciato nella parte motiva, per quel che concerne la data di effettiva spedizione della raccomandata postale della società Calpazio; di sospendere ogni decisione, in attesa degli accertamenti della Procura Federale medesima.
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