COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 76 del 6 marzo 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO VOLTURARA TERMINIO – GARA V.N. BAGNOLI I. / VOLTURARA TERMINIO DEL 27.12.2007 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 76 del 6 marzo 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO VOLTURARA TERMINIO – GARA V.N. BAGNOLI I. / VOLTURARA TERMINIO DEL 27.12.2007 – 1^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che lo stesso è infondato. Con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 53 del 3.01.2008, il Giudice Sportivo Territoriale, in relazione alla gara disputata in data 27.12.2007 tra le società sportive Nigro Bagnoli Irpino – Volturara Terminio, ha squalificato il calciatore De Stefano Fabio (Volturara Terminio), in quanto espulso per minacce nei confronti dell’arbitro. Con reclamo avverso la suddetta decisione, il Presidente della società reclamante, nel ritenere errata la valutazione degli elementi a sostegno, chiedeva di essere sentito. Fissata la convocazione del reclamante per la seduta del 3 marzo 2008, il Presidente della società ricorrente, nel comunicare la propria impossibilità ad essere presente, ha chiesto la riduzione della sanzione inflitta al calciatore innanzi nominato. Il reclamo proposto deve giudicarsi infondato. Infatti, dal rapporto dell’arbitro si evince inequivocabilmente e dettagliatamente la dinamica dei fatti, che non sono stati contestati validamente e documentalmente dalla società ricorrente. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo della società Volturara Terminio; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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