COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 76 del 6 marzo 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO VILLA SAN NICOLA – GARA CAPITELLO / VILLA SAN NICOLA DEL 4.11.2007 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 76 del 6 marzo 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO VILLA SAN NICOLA – GARA CAPITELLO / VILLA SAN NICOLA DEL 4.11.2007 – 2^ CAT. La C.D.T., letto il reclamo della società Villa San Nicola, esaminati gli atti del fascicolo di ufficio, nonché verificata la certificazione, in data 25.02.2008, dell’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, rileva, in ordine alla posizione, agli effetti del tesseramento, dei calciatori (che la società reclamante assume abbiano partecipato alla gara in posizione irregolare), che è emersa la posizione irregolare dei calciatori Fruci Carlos Ruben, nato l’11.10.1974 e Matyus Sandor, nato il 28.08.1980, come di seguito specificato: in data 25 ottobre 2007 perveniva all’Ufficio Tesseramento una raccomandata datata 24.10.2007, della società Capitello, contenente le richieste di tesseramento dei calciatori Fruci Carlos Ruben e Matyus Sandor; che in data 13 novembre 2007 veniva comunicato dall’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, alla società Capitello, che le richieste di tesseramento dovevano essere regolarizzate con la documentazione occorrente, in originale, entro venti giorni, avvertendo che, trascorso il periodo dei venti giorni, sarebbe stata registrata la decorrenza del tesseramento dei calciatori dalla nuova data di deposito o di spedizione della documentazione richiesta. In data 21 dicembre 2007 perveniva all’Ufficio Tesseramento, da parte della società Capitello, la documentazione richiesta, a mezzo raccomandata n. 13049457211-1, datata 19.12.2007. Di conseguenza, i predetti calciatori hanno partecipato alla gara del 4.11.2007 in posizione irregolare agli effetti di tesseramento, in quanto il Comitato Regionale ha convalidato il tesseramento dei calciatori medesimi con decorrenza dal 19.12.2007, ovvero da data successiva, rispetto al giorno di disputa della gara. P.Q.M. DELIBERA di accogliere il reclamo proposto dalla società Villa San Nicola; di infliggere a carico della società Capitello, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 5, lettera a), C.G.S., la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
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