COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 76 del 6 marzo 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO VILLA SAN NICOLA – GARA CAPITELLO / VILLA SAN NICOLA DEL 4.11.2007 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 76 del 6 marzo 2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO VILLA SAN NICOLA – GARA CAPITELLO / VILLA SAN NICOLA DEL 4.11.2007 – 2^ CAT.
La C.D.T., letto il reclamo della società Villa San Nicola, esaminati gli atti del fascicolo di ufficio, nonché
verificata la certificazione, in data 25.02.2008, dell’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, rileva, in
ordine alla posizione, agli effetti del tesseramento, dei calciatori (che la società reclamante assume abbiano
partecipato alla gara in posizione irregolare), che è emersa la posizione irregolare dei calciatori Fruci Carlos
Ruben, nato l’11.10.1974 e Matyus Sandor, nato il 28.08.1980, come di seguito specificato: in data 25
ottobre 2007 perveniva all’Ufficio Tesseramento una raccomandata datata 24.10.2007, della società
Capitello, contenente le richieste di tesseramento dei calciatori Fruci Carlos Ruben e Matyus Sandor; che in
data 13 novembre 2007 veniva comunicato dall’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, alla società
Capitello, che le richieste di tesseramento dovevano essere regolarizzate con la documentazione
occorrente, in originale, entro venti giorni, avvertendo che, trascorso il periodo dei venti giorni, sarebbe
stata registrata la decorrenza del tesseramento dei calciatori dalla nuova data di deposito o di spedizione
della documentazione richiesta. In data 21 dicembre 2007 perveniva all’Ufficio Tesseramento, da parte
della società Capitello, la documentazione richiesta, a mezzo raccomandata n. 13049457211-1, datata
19.12.2007. Di conseguenza, i predetti calciatori hanno partecipato alla gara del 4.11.2007 in posizione
irregolare agli effetti di tesseramento, in quanto il Comitato Regionale ha convalidato il tesseramento dei
calciatori medesimi con decorrenza dal 19.12.2007, ovvero da data successiva, rispetto al giorno di disputa
della gara. P.Q.M.
DELIBERA
di accogliere il reclamo proposto dalla società Villa San Nicola; di infliggere a carico della società
Capitello, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 5, lettera a), C.G.S., la sanzione della punizione
sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa, non
versata.
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