COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 76 del 6 marzo 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO MONTECORICE – GARA CASTELNUOVO CILENTO / MONTECORICE DEL 12.01.2008 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SALERNO
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 76 del 6 marzo 2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO MONTECORICE – GARA CASTELNUOVO CILENTO / MONTECORICE DEL 12.01.2008 – 3^
CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SALERNO
La C.D.T., letto il reclamo della società Montecorice, esaminati gli atti del fascicolo di ufficio, nonché
verificata la certificazione, in data 25.02.2008, dell’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, rileva, in
ordine alla posizione, agli effetti del tesseramento, del calciatore (che la società reclamante assume abbia
partecipato alla gara in posizione irregolare), che è emersa la posizione irregolare del calciatore Mazzeo
Vito, nato il 16.06.1987, che risulta svincolato, in data 14.12.2006, e non ritesserato. Di conseguenza, egli
ha partecipato alla gara in posizione irregolare agli effetti del tesseramento. P.Q.M.
DELIBERA
di accogliere il reclamo proposto dalla società Montecorice; di infliggere a carico della società
Castelnuovo Cilento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 5, lettera a), C.G.S., la sanzione
della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla
tassa, non versata
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