COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°34 del 27/02/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA A.S.RIVER CLUB avverso inibizione al 12.3.2008 dir.DE MICHELI PIER GIULIO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 32 del 13.2.2008 gara RIVER CLUB – MONTICELLI del 10.2.2008
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°34 del 27/02/2008
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA
RECLAMO PROPOSTO DA A.S.RIVER CLUB
avverso inibizione al 12.3.2008 dir.DE MICHELI PIER GIULIO
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 32 del 13.2.2008
gara RIVER CLUB – MONTICELLI del 10.2.2008
Il presente ricorso non può essere preso in esame in quanto trattasi di provvedimento non impugnabile, ai sensi del comma 3 lettera b) dell’art.45 del C.G.S. (“Non sono impugnabili, in alcuna sede, i provvedimenti disciplinari per dirigenti ovvero per tecnici o massaggiatori squalificati sino ad 1 mese”). Conseguentemente, la Commissione dichiara inammissibile il ricorso proposto dall’A.S. RIVER CLUB e dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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