COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°34 del 27/02/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.S.RIPOLI F.C. avverso inibizione al 30.6.2009 dir.GALLI MARCO delibera del G.S. del C. P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 30 del 31.1.2008 gara RIPOLI – BARAGAZZA del 27.1.2008

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°34 del 27/02/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.S.RIPOLI F.C. avverso inibizione al 30.6.2009 dir.GALLI MARCO delibera del G.S. del C. P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 30 del 31.1.2008 gara RIPOLI – BARAGAZZA del 27.1.2008 L’A.S.RIPOLI, con atto a firma del sig.Galli Marco, Presidente dell’A.S.RIPOLI, che è stato anche sentito trattandosi di reclamo riguardante la stessa persona, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento sostenendo che il sig.GALLI : 1) “non veniva trattenuto da nessuna persona”; 2) “non ha mai pensato di mettere le mani addosso all’arbitro”, gli ha solo appoggiato una mano sulla spalla, dicendogli “che il campo consentiva lo svolgimento della gara” ; 3) “si è comportato male verbalmente e, se ne vergogna, perché l’arbitro non riteneva di disputare la gara per alcune buche formatesi nella partita giocata una settimana prima”. Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - considerato che l’arbitro, sentito a chiarimenti, ha precisato che, viste le condizione del campo, chiedeva che venisse provveduto ad una sommaria sistemazione per poter dare inizio alla gara, e il sig.GALLI gli rivolgeva frasi offensive e minacciose, spingendolo poi con la mani al petto, facendolo indietreggiare, mentre alcuni giocatori lo allontanavano, ma si riavvicinava all’arbitro, con una mano aperta alzata, venendo fermato da un calciatore dell’A.S.Baragazza, continuando peraltro nelle esternazioni; - ritenuto che il comportamento, assai deplorevole, messo in atto dal sig.GALLI, Presidente dell’A.S.Ripoli F.C., possa, comunque essere punito con una sanzione maggiormente aderente agli addebiti mossigli, d e l i b e r a - di ridurre al 31.12.2008 la inibizione del sig.GALLI MARCO. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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