COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°35 del 05/03/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA A.S.PUNTA MARINA TERME avverso ripetizione gara delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 32 del 13.2.2008 gara PUNTA MARINA – FOSSO GHIAIA del 27.1.2008
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°35 del 05/03/2008
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA
RECLAMO PROPOSTO DA A.S.PUNTA MARINA TERME
avverso ripetizione gara
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 32 del 13.2.2008
gara PUNTA MARINA – FOSSO GHIAIA del 27.1.2008
L’A.S. PUNTA MARINA TERME, della quale è stato sentito il Presidente, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento segnalando che “al 44° del secondo tempo, in superiorità numerica (11 contro 9 ), sul punteggio di 2 – 1 in favore del PUNTA MARINA TERME, il Direttore di gara allontanava, per comportamento scorretto ed irriguardoso nei suoi confronti, l’assistente di parte dell’A.S.Fosso Ghiaia” (senza provvedere alla sostituzione). Poiché l’art.63 delle N.O.I.F. prevede che le Società sono tenute a porre a disposizione dell’arbitro, per assolvere alla funzione di assistente, un calciatore o un tecnico tesserato ovvero un dirigente “è ravvisabile, quindi, una responsabilità da addebitare interamente alla Società che, violando l’art.63, non ha messo a disposizione dell’arbitro un altro tesserato, in sostituzione di quello allontanato”. Cita anche una decisione di una Commissione Disciplinare Territoriale sulla rilevanza che un possibile errore tecnico dell’arbitro, possa o meno incidere sul regolare svolgimento della gara. “Del resto, ritenere che l’assenza di un assistente di parte per un tempo limitato (1 minuto di gara più 8 minuti di recupero), nelle condizioni date (11 giocatori contro i 9 del Fosso Ghiaia) possa falsare la regolarità di una gara, ovvero danneggiare la propria società, equivale ad affermare che l’assistente medesimo, per influire in modo determinante sulla partita stessa, debba operare in modo non imparziale, al fine di favorire la propria squadra con un comportamento antisportivo. E’ bene sottolineare che la conferma di tale decisione costituirebbe (oltre che fraintendimento delle regole sportive) un pericoloso precedente, legittimante comportamenti antisportivi”. Chiede la conferma del risultato acquisito sul campo.
La Commissione.
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che al 44° minuto del secondo tempo l’arbitro allontanava dal campo l’ass.di parte della S.S.Fosso Ghiaia, senza richiederne la sostituzione;
- considerato che la regola 6 del gioco del calcio dispone che “vengono designati due assistenti dell’arbitro”; che le decisioni ufficiali della F.I.G.C. in ordine alla predetta regola 6 prevedono la figura dell’assistente di parte, quando non sia prevista la designazione di assistenti dell’arbitro; che, sempre in relazione a detta regola, la guida pratica dell’A.I.A. dispone che venendo a mancare, per un qualsiasi motivo, l’assistente di parte, la gara non possa continuare, senza che l’arbitro ne chieda la sostituzione;
- valutato pertanto che, nella fattispecie, si è verificato un errore tecnico dell’arbitro, che ha influito sul regolare svolgimento della gara, proseguita per ben 9 minuti (1 minuto del tempo regolamentare + 8 minuti neutralizzati);
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso dell’A.S.PUNTA MARINA, confermando la decisione della ripetizione della gara, come disposto in primo grado.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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