COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°35 del 05/03/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES RECLAMO PROPOSTO DA A.S.RONTA F.C. per presunta irregolarità gara SAMMARINESE – RONTA del 9.2.2008

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°35 del 05/03/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES RECLAMO PROPOSTO DA A.S.RONTA F.C. per presunta irregolarità gara SAMMARINESE – RONTA del 9.2.2008 L’A.S. RONTA F.C. eccepisce in ordine alla gara sopra indicata “per la posizione irregolare del calciatore GHINELLI LUCA , anno di nascita 1990, schierato con la maglia numero 3 dalla Federazione Sammarinese Gioco Calcio nella partita SAMMARINESE – RONTA del 9.2.2008. Il giocatore GHINELLI LUCA, riconosciuto dall’arbitro con documento Patente di uida n. 27329, risulta squalificato per questa partita, come da C.U. n. 31 bis del 08/02/2008. Si chiede l’applicazione delle norme in vigore”. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - accertato che, con provvedimento pubblicato sul C.U.n. 31 bis del C.R.E.R. datato 8.2.2008, il calc. GHINELLI LUCA risulta squalificato per 1 giornata di gara; - valutato, pertanto, che il calc. GHINELLI LUCA ha partecipato, nelle file della FEDERAZIONE SAMMARINESE GIOCO CALCIO, alla gara di cui all'oggetto (terminata con il risultato : SAMMARINESE 2 – RONTA 0) senza averne titolo , in quanto la predetta squalifica non era stata ancora scontata; - visti gli artt. 17, 18 e 19 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere alla FEDERAZIONE SAMMARINESE GIOCO CALCIO la punizione sportiva della perdita per 0-3 della gara SAMMARINESE - RONTA del 9.2.2008 ed al calc. GHINELLI LUCA 1 giornata di squalifica. Nulla dispone per la tassa non versata .
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