COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°35 del 05/03/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CALCIO A CINQUE – Camp.Regionale Juniores RECLAMO PROPOSTO DA A.S. IL LUDOVICO avverso inammissibilità del reclamo delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 32 del 13.2.2008 gara PICK UP – IL LUDOVICO del 27.1.2008

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°35 del 05/03/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CALCIO A CINQUE – Camp.Regionale Juniores RECLAMO PROPOSTO DA A.S. IL LUDOVICO avverso inammissibilità del reclamo delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 32 del 13.2.2008 gara PICK UP – IL LUDOVICO del 27.1.2008 L’A.S. IL LUDOVICO, della quale è stato sentito il Presidente, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento sostenendo che : 1) l’art.46 comma 1 del C.G.S. “non prevede la sanzione dell’inammissibilità del reclamo in caso di mancata allegazione dell’attestazione dell’invio alla controparte alla documentazione originale del reclamo”; 2) “la scrivente ha inviato il ricorso all’unico indirizzo di controparte di cui era in possesso. La scrivente, infatti, non avendo mai ricevuto copia dell’annuario 2007/2008 del Calcio a 5, e non avendo trovato lo stesso pubblicato sul sito del C.R.E.R., ha inoltrato il ricorso presso l’indirizzo indicato dal PICK UP nella distinta (cioè un documento ufficiale) della partita in contestazione” avuto presente anche il contenuto dell’art.38 comma 8 del C.G.S., per il quale la comunicazione degli atti agli interessati “deve alternativamente, avvenire : 1) nel domicilio eletto ai fini del procedimento stesso; 2) presso la sede della società”. Chiede che “venga riformato il giudizio di I° grado e, di conseguenza, in accoglimento del ricorso presentato in prime cure, venga modificato il risultalo della partita”, “disponendo la vittoria a tavolino del citato incontro a favore della ricorrente”. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - atteso che il giudice di primo grado aveva dichiarata la inammissibilità del reclamo proposto dall’A.S.IL LUDOVICO “in quanto non risulta allegata l’attestazione dell’invio a controparte, così come previsto dall’art. 46 comma 1 del C.G.S.. Inoltre risulta che il reclamo è stato inviato ad un indirizzo diverso da quello censito nell’atto dell’iscrizione e nell’annuario 2007/2008 del Calcio a 5”; - rilevato che il testo del reclamo di primo grado, datato 30.1.2008, evidenziava che una copia dello stesso veniva inviata all’A.S.PICK UP; - ritenuto che la mancata allegazione dell’attestazione di detto invio non può essere considerato motivo di inammissibilità del reclamo, in quanto non espressamente previsto dalle norme in vigore; - considerato che la ricorrente ha prodotto, a richiesta, l’originale della raccomandata inviata il 30.1.2008 all’A.S.PICK UP; - preso atto che la predetta raccomandata all’A.S.PICK UP, anziché all’indirizzo indicato nell’Annuario edito dal C.R.E.R., è stata inviata all’indirizzo della Sede della società, come rilevato dalla distinta giocatori presentata dall’A.S.PICK UP, e che la C.A.F., in data 4.4.2005 pronunciandosi sull’appello G.S.Bertoni, dichiarava che “non è seriamente contestabile che l’invio di un atto all’indirizzo della sede sociale di una società, che è la sede ufficiale e formale della società, per l’appunto, adempie certamente alle finalità cui l’invio stesso è preordinato, ancorché si tratti di indirizzo diverso (come nel caso in esame) da quello della corrispondenza. Ne discende che la Soc.Sei Casali ha ottemperato correttamente all’obbligo di inoltrare copia del reclamo alla controparte”.; - valutata, conseguentemente, insussistente la inammissibilità del reclamo dichiarata in primo grado, d e l i b e r a - di rimettere gli atti al Giudice Sportivo del C.R.E.R., perché il reclamo venga esaminato nel merito. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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