COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 113 del 28/02/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ CERRETO LAZIALE CALCIO E DEL SUO PRESIDENTE SIG. TARQUINI EDMONDO PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI EMANATE DAL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N.1 DEL 02.07.2007 PUNTO 3C LETTERA F., PER MANCATA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI JUNIORES O ALTERNATIVAMENTE AL CAMPIONATOGIOVANILE ALLIEVI O GIOVANISSIMI INDETTO DAL COMPETENTE COMITATO.
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul
Comunicato Ufficiale N° 113 del 28/02/2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ CERRETO LAZIALE CALCIO E DEL SUO PRESIDENTE SIG. TARQUINI EDMONDO PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI EMANATE DAL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N.1 DEL 02.07.2007 PUNTO 3C LETTERA F., PER MANCATA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI JUNIORES O ALTERNATIVAMENTE AL CAMPIONATOGIOVANILE ALLIEVI O GIOVANISSIMI INDETTO DAL COMPETENTE COMITATO.
Con proprio atto, il Procuratore Federale ha disposto il deferimento a questa Commissione Disciplinare della Società Cerreto Laziale Calcio e del suo Presidente Sig.Tarquini Edmondo per la violazione dell'ari. 1 comma 1 del C.G.S. in virtù di quanto stabilito dal Comitato Regionale Lazio con Comunicato Ufficiale n. 1 del 2/7/2007 punto 3 C ( lett. F ). Le motivazioni sono riportate nella lettera di deferimento.
Il Presidente di questa Commissione ha fissato alla data del 20/2/08 la riunione per la discussione del deferimento, comunicando alle parti la facoltà di presentare deduzioni a loro difesa , come di chiedere di essere ascoltate.
Alla predetta data è comparso per la Società il suo Presidente. E' presente il rappresentante della Procura Federale il quale, affermata la responsabilità dei deferiti, chiedeva l'inibizione per gg.40 per il Presidente Tarquini Edmondo e l'ammenda di euro 700,00 a carico della Società.
Quest’Organo giudicante non può che prendere atto della segnalata inadempienza della deferita alla normativa sopra citata, per non aver partecipato con una propria squadra al Campionato Giovanile Allievi o Giovanissimi 2007-08, oppure al Campionato Juniores organizzato dal Comitato Competente.
Contestualmente a ciò, si ritiene che il Presidente della Società, non sia direttamente responsabile per gli addebiti di cui all’art.1 comma 1 del c.g.s., in quanto ha prodotto documentazione idonea a dimostrare la sostanziale impossibilità a reperire un numero di tesserati adeguato, e tale violazione non consegue certamente a comportamenti omissivi o commissivi, colposi o dolosi e non genera una sorta di responsabilità oggettiva a carico del Presidente della Società di cui trattasi .
Tanto premesso questa Commissione, considerate le rappresentate condizioni e le circostanze di fatto,
DELIBERA
Di comminare alla Società Cerreto laziale Calcio, l'ammenda di Euro 500,00.
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