COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 113 del 28/02/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ A.S.D.ENEA CALCIO GAETA E DEL SUO PRESIDENTE SIG. TALLARINI FRANCESCO, PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI EMANATE DAL C.R. LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DEL 02.07.2007. PUNTO 3C LETT.F. PER MANCATA PARTECIPAZIONE Al CAMPIONATI JUNIORES O ALTERNATIVAMENTE. AL CAMPIONATO GIOVANILE ALLIEVI O GIOVANISSIMI INDETTO DAL COMPETENTE COMITATO.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 113 del 28/02/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA' A.S.D.ENEA CALCIO GAETA E DEL SUO PRESIDENTE SIG. TALLARINI FRANCESCO, PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI EMANATE DAL C.R. LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DEL 02.07.2007. PUNTO 3C LETT.F. PER MANCATA PARTECIPAZIONE Al CAMPIONATI JUNIORES O ALTERNATIVAMENTE. AL CAMPIONATO GIOVANILE ALLIEVI O GIOVANISSIMI INDETTO DAL COMPETENTE COMITATO. Con atto, al prot.n.1968/362pf07-08/SP/ma la Procura Federale , ha deferito alla Commissione disciplinare territoriale la Società A.S.D. ENEA CALCIO GAETA, per aver omesso la partecipazione obbligatoria al Campionato Juniores o, alternativamente, al Campionato Giovanile Allievi o Giovanissimi così come previsto dal Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Lazio n. 1 del 02.07.2007. Alla data dell’audizione del 07.02.2008, nessuno è comparso per la deferita. La Società ha fatto pervenire proprie controdeduzioni, ponendo in evidenza a sua giustificazione le difficoltà di organizzare il settore giovanile , a causa della carenza di adeguate strutture nella propria Città, dove a dir proprio sull'unico impianto sportivo svolgono attività diverse squadre. La Procura Federale avanzava nel procedimento di cui trattasi le sue richieste. Il rappresentante della procura federale affermando la responsabilità dei deferiti, chiedeva l’inibizione per mesi due del Presidente della Società e l’ammenda a carico della stessa di euro 1.000. La Commissione pur prendendo atto della segnalata e sussistente inadempienza della deferita alla normativa sopra citata, non può che fare alcune considerazioni circa la declaratoria di responsabilità del suo Presidente, come richiesta dalla Procura Federale. Questa Commissione, nel graduare la sanzione, non può non tener conto che la cittadina di Gaeta, pur presentando effettiva carenza di strutture, è comunque un centro di una certa consistenza. Quest’organo giudicante , ritiene che nella specie il Presidente della Società deferita,non sia direttamente responsabile per gli addebiti di cui all’art.1 comma 1 del c.g.s., in quanto nell’atto di difesa emerge la sostanziale impossibilità a reperire un numero di tesserati adeguato, e tale violazione non consegue a comportamenti omissivi o commissivi, colposi o dolosi e non genera una sorta di responsabilità oggettiva a carico del suo presidente. Pertanto tutto ciò premesso ; DELIBERA di comminare alla A.S.D. ENEA CALCIO GAETA l’ammenda di €. 700,00.
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