COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 113 del 28/02/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ CIMINA RONCIGLIONE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 7.3.2008 A CARICO DEL CALCIATORE MONTEANU CONSTANTIN E FINO AL 14.3.2008 A CARICO DEL CALCIATORE CRETU ROBERT ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 54 DEL 14.2.2008 (Gara: CIMINA RONCIGLIONE – CORNETO TARQUINIA del 9.2.2008 – Campionato Giovanissimi Provinciali Viterbo)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul
Comunicato Ufficiale N° 113 del 28/02/2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ CIMINA RONCIGLIONE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 7.3.2008 A CARICO DEL CALCIATORE MONTEANU CONSTANTIN E FINO AL 14.3.2008 A CARICO DEL CALCIATORE CRETU ROBERT ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 54 DEL 14.2.2008
(Gara: CIMINA RONCIGLIONE – CORNETO TARQUINIA del 9.2.2008 – Campionato Giovanissimi Provinciali Viterbo)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
considerato che, a seguito dell’esame degli atti, il comportamento tenuto dai calciatori MONTEANU e CRETU non possa non qualificarsi come aggressivo e scorretto;
considerato che dall’esame del reclamo non emergono fatti e/o elementi tali da poter indurre questa Commissione a rivisitare le sanzioni irrogate;
considerato che tali sanzioni appaiono congrue e commisurate ai fatti,
DELIBERA
Di respingere il reclamo e per l’effetto conferma le sanzioni impugnate.
La tassa reclamo va incamerata.
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