COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 113 del 28/02/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPES MONTESACRO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEI CALCIATORI VILLARINI EMILIANO E FRATTARELLI ONORATO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. 114 DEL 14.2.2008 (Gara: FOLGARELLA 2000 – SPES MONTESACRO dell’8.2.2008 – Campionato C5 Serie D )
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul
Comunicato Ufficiale N° 113 del 28/02/2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPES MONTESACRO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEI CALCIATORI VILLARINI EMILIANO E FRATTARELLI ONORATO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. 114 DEL 14.2.2008
(Gara: FOLGARELLA 2000 – SPES MONTESACRO dell’8.2.2008 – Campionato C5 Serie D )
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe ed ascoltata la Società, la quale sostiene che il calciatore VILLARINI EMILIANO veniva espulso per somma di ammonizioni e non per espulsione diretta e non rivolgeva frasi ingiuriose all’arbitro con il quale, a fine gara, dialogava serenamente sugli eventi della partita.
Per quanto riguarda il calciatore FRATTARELLI ONORATO precisa la ricorrente che è pur vero che veniva espulso direttamente dal campo e che le offese erano rivolte ai sostenitori locali che lo sbeffeggiavano in continuazione e non certo all’indirizzo dell’arbitro. Chiede in considerazione di quanto sopra esposto la riduzione delle sanzioni inflitte ai calciatori sopracitati.
Dagli atti di gara che, come già detto in diverse occasioni, sono da considerarsi, ai sensi dell’art. 35 del C.G.S., fonte unica e privilegiata di prova, risulta una versione dei fatti totalmente diversa da quella esposta dalla società SPES MONTESACRO. Infatti l’arbitro per il VILLARINI indica un comportamento irriguardoso e successivamente offensivo e minaccioso, mentre per il FRATTARELLI riporta che l’espulsione è avvenuta perché gli rivolgeva frasi irriguardose e poi, dall’esterno del terreno di giuoco, continuava ad offenderlo e minacciarlo.
Appare evidente che da quanto sopra esposto, i comportamenti dei sopracitati calciatori sono stati sanzionati in modo adeguato e non ci sono quindi margini di accoglimento della richiesta avanzata dalla ricorrente.
In considerazione di tutto ciò, questa Commissione Disciplinare Territoriale
DELIBERA
Di respingere il ricorso di cui trattasi confermando le decisioni impugnate.
La tassa reclamo va incamerata.
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