COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 113 del 28/02/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ MONTEROTONDO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DELL’ALLENATORE MORRONE GIANCARLO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 110 DEL 21.2.2008 (Gara: MONTEROTONDO – GUIDONIA del 16.2.2008 – Campionato Coppa Lazio Allievi)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul
Comunicato Ufficiale N° 113 del 28/02/2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ MONTEROTONDO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DELL’ALLENATORE MORRONE GIANCARLO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 110 DEL 21.2.2008
(Gara: MONTEROTONDO – GUIDONIA del 16.2.2008 – Campionato Coppa Lazio Allievi)
Il reclamo presentato dalla Società MONTEROTONDO avverso la squalifica di 4 gare inflitta all’allenatore MORRONE GIANCARLO, non è impugnabile ai sensi dell’art. 45 del C.G.S. in quanto non si può ricorrere avverso ai provvedimenti a carico dei tecnici fino ad un mese di squalifica.
Detto ciò, questa Commissione Disciplinare Territoriale
DELIBERA
Di dichiarare inammissibile il ricorso presentato dalla Società MONTEROTONDO, confermando la decisione impugnata.
La tassa reclamo va incamerata.
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