COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 117 del 06/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ VICOVARO AVVERSO I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C. U. N. 109 DEL 21.2.2008 (Gara: SANPOLESE – VICOVARO del 17.2.2008 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 117 del 06/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ VICOVARO AVVERSO I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C. U. N. 109 DEL 21.2.2008 (Gara: SANPOLESE – VICOVARO del 17.2.2008 – Campionato II Categoria) Preliminarmente questa Commissione Disciplinare Territoriale fa presente che, ai sensi dell’art. 45 del C.G.S., non sono impugnabili provvedimenti disciplinari a carico di dirigenti inferiori ad un mese. Pertanto il reclamo che verte sulla inibizione fino al 7.3.2008 inferiore ad un mese, inflitta ai dirigenti CECCARELLIROBERTO e DE SANTIS FRANCESCO viene dichiarato inammissibile. Per quanto attiene gli altri provvedimenti disciplinari per i quali la Società VICOVARO propone appello, questo Organo Giudicante si riserva di decidere non appena verranno concluse le opportune indagini al riguardo. Ciò detto, questa Commissione Disciplinare Territoriale DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla Società VICOVARO per i dirigenti sopramenzionati. Nulla sulla tassa reclamo.
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