COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 117 del 06/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL FIUMICINO C5 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE BECCACCIOLI MIRKO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 46 DEL 21.2.2008 (Gara: REAL FIUMICINO – POLARIS del 16.2.2008 – Campionato C5 C1)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 117 del 06/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL FIUMICINO C5 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE BECCACCIOLI MIRKO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 46 DEL 21.2.2008 (Gara: REAL FIUMICINO – POLARIS del 16.2.2008 – Campionato C5 C1) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata la quale, nel confermare quanto riportato nel reclamo, precisa che il calciatore BECCACCIOLI MIRKO rispondeva ad un insulto dell’avversario contro la madre e la sorella. La Società pur non giustificando la reazione del BECCACCIOLI che è stata sanzionata dal regolamento interno, esclude, purtuttavia, che il calciatore intendesse fare un insulto di stampo razzista. Pone in evidenza la reclamante che l’ambiente calcistico della zona è assolutamente privo di connotazioni politico-ideologiche, tanto che la presidenza è impegnata nel sociale e sicuramente soggetti con opinioni estremistiche verrebbero allontanati dalla società. Chiede, in conclusione, alla luce di quanto sopra riportato, che non venga applicata la norma sanzionatoria di tipo razzista, per le motivazioni sopra riportate. Considerato che le argomentazioni esposte dalla reclamante appaiono meritevoli di attenzione e di approfondimento con particolare riferimento al distinguo tra i termini “nero” e “negro”, che nel caso di specie l’espressione (nero) rivolta dal BECCACCIOLI all’avversario di nazionalità portoghese non può considerarsi ad avviso di questa Commissione di natura razzista, tenuto conto altresì delle particolari circostanze in cui è stato profferito e dei rapporti amicali tra i due calciatori; Tutto ciò premesso e considerato, questa commissione Disciplinare; DELIBERA Di accogliere il reclamo della Società RELA FIUMICINO e per l’effetto riduce la squalifica del calciatore BECCACCIOLI MIRKO da 5 gare a 3 gare effettive. La tassa reclamo si restituisce.
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