COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 117 del 06/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ CECCANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE COLAPIETRO DAVIDE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 109 DEL 21.2.2008 (GARA: FOLGORE AMASENO – CECCANO DEL 17.2.2008 – Campionato di I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 117 del 06/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ CECCANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE COLAPIETRO DAVIDE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 109 DEL 21.2.2008 (GARA: FOLGORE AMASENO – CECCANO DEL 17.2.2008 – Campionato di I Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; rilevato che le argomentazioni addotte dalla reclamante a sosteno della invocata riduzione dlela squalifica inflitta al giocatore COLAPIETRO DAVIDE non possono essere assumibili; che, in effetti, la Società reclamante si è limitata ad offrire una versione dei fatti edulcorata che non trova alcun riscontro nel referto arbitrale che, peraltro, costituisce fonte privilegiata di prova ai sensi dell’art. 35 del C.G.S.; che, quindi, la sanzione inflitta al predetto calciatore appare congrua e proporzionata alla condotta irriguardosa dallo stesso posta in essere nei confronti dell’arbitro ed al gesto violento verso un avversario, così come accertato dal direttore di gara, a nulla rilevando la dichiarazione a firma del calciatore APPONI, allegata dalla reclamante, trattandosi di dichiarazione irricevibile; tutto ciò premesso e considerato DELIBERA Di respingere il reclamo e, per l’effetto, conferma la squalifica del calciatore COLAPIETRO DAVIDE per 4 gare. La tassa reclamo va incamerata.
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