COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 117 del 06/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ LAZIO CALCETTO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE DI ROCCO MASSIMILIANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 119 DEL 21.2.2008 (Gara: LAZIO CALCETTO – SPORTING CLUB MARCONI del 16.2.2008 – Campionato C5 Serie D)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 117 del 06/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ LAZIO CALCETTO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE DI ROCCO MASSIMILIANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 119 DEL 21.2.2008 (Gara: LAZIO CALCETTO – SPORTING CLUB MARCONI del 16.2.2008 – Campionato C5 Serie D) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; considerato che le argomentazioni addotte dalla reclamante a sostegno della invocata riduzione della sanzione, possono ritenersi parzialmente assumibili; che, in effetti, il giocatore DI ROCCO, nella sua veste di capitano, al termine dell’incontro vittorioso, ha soltanto tentato di impedire all’arbitro di ammonire un proprio compagno che contestava gli avversari, trattenendolo per un braccio, gesto questo invasivo ma senza alcun connotato di aggressività; che pertanto la sanzione andrà rivisitata alla luce delle effettive responsabilità del giocatore; tutto ciò premesso e ritenuto; DELIBERA Di accogliere il reclamo e per l’effetto riduce la squalifica del calciatore DI ROCCO MASSIMILIANO da 5 a 3 giornate. La tassa reclamo va restituita.
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