COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 117 del 06/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ BORGOROSE 1981 AVVERSO LA POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE COROVEI COSMIN (TESS. VALLE DEL FARFA) PARTECIPANTE ALLA GARA BORGOROSE 1981 – VALLE DEL FARFA DEL 10.2.2008 – CAMPIONATO I CATEGORIA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul Comunicato Ufficiale N° 117 del 06/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ BORGOROSE 1981 AVVERSO LA POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE COROVEI COSMIN (TESS. VALLE DEL FARFA) PARTECIPANTE ALLA GARA BORGOROSE 1981 – VALLE DEL FARFA DEL 10.2.2008 – CAMPIONATO I CATEGORIA La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; rilevato che la reclamante deduce l’irregolare posizione del calciatore COROVEI COSMIN (VALLE DEL FARFA) in quanto, a suo dire, non in regola con il tesseramento in quanto non stabilmente residente sul territorio nazionale da almeno un anno; rilevato, per contro, che il calciatore COSMIN risulta regolarmente tesserato dal 19.10.2007 con la Società VALLE DEL FARFA con lo status “dilettante comunitario” per il quale non è richiesta la stabile residenza da almeno un anno; ritenuta la posizione del calciatore assolutamente regolare; DELIBERA Di confermare il risultato acquisito sul campo: BORGOROSE 1981 – VALLE DEL FARFA 0 – 1 La tassa reclamo va incamerata.
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