COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 15/11/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 14 – Reclamo A.S.D. Ceriale Cisano avverso la regolarità della gara Ceriale Cisano-Genoa Calcio Femminile del 21.10.2007 – Campionato Serie C Femminile
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 22 del 15/11/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
Prot. n. 14 - Reclamo A.S.D. Ceriale Cisano avverso la regolarità della gara Ceriale Cisano-Genoa Calcio Femminile del 21.10.2007 - Campionato Serie C Femminile
L’A.S.D. Ceriale Cisano ha proposto reclamo avverso la regolarità della gara del Campionato di Serie C femminile Cerialecisano-Genoa C.F. disputata il 21 Ottobre 2007 e terminata col risultato di 2-0. Sostiene l’istante che la giocatrice Laura Marzia non aveva titolo a partecipare alla gara perché sottoscrittrice di un duplice tesseramento, l’uno quale dirigente a favore dell’A.C.D. Sporting Alberga e l’altro quale giocatrice della soc. Genoa C.F.
Preliminarmente la Commissione Disciplinare, esaminato il reclamo sotto il profilo della sua ammissibilità (visto il risultato di 2-0 acquisito sul campo) decide di procedere all’esame di merito atteso che – nel caso risultasse applicabile - il comma 1 dell’art. 17 C.G.S. determinerebbe un risultato numericamente più favorevole alla reclamante.
Accertato che:
• l’anzidetta Laura Marzia ha sottoscritto, in data 21 luglio 2007, un tesseramento in qualità di dirigente dell’A.C.D. Sporting Albenga e successivamente, in data 29 Settembre 2007, un tesseramento quale calciatrice a favore della soc. Genoa Calcio Femminile;
• il fatto costituisce violazione dell’art. 21 comma 4 delle N.O.I.F.;
• tale infrazione regolamentare non è stata inserita dal legislatore fra quei casi espressamente previsti dall’art. 17 comma 5 C.G.S., per i quali deve applicarsi la sanzione della punizione sportiva di perdita della gara;
• il tesseramento della calciatrice Laura Marzia a favore della Soc. Genoa Calcio Femminile è stato sottoscritto e convalidato in data anteriore alla disputa della gara in esame ed appare quindi ineccepibile sotto il profilo della sua regolarità;
per questi motivi
la C.D. respinge il reclamo e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
Conferisce mandato alla Segreteria del Comitato Regionale Liguria d’inviare, a’ sensi dell’art. 32 C.G.S., l’intero fascicolo e copia della presente decisione alla Procura Federale per le determinazioni di competenza a carico della calciatrice Laura Marzia per la violazione dell’art. 21 comma 4 delle N.O.I.F.
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