COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 15/11/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 12 – Reclamo U.S.D. Rossiglionese avverso la squalifica del calciatore Ligios Giovanni fino al 19.12.2007 – Gara Nuova Cartusia – Rossiglionese del 21.10.2007 Campionato Prima Categoria C.U. n. 18 del 25.10.2007
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 22 del 15/11/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
Prot. n. 12 - Reclamo U.S.D. Rossiglionese avverso la squalifica del calciatore Ligios Giovanni fino al 19.12.2007 – Gara Nuova Cartusia - Rossiglionese del 21.10.2007 Campionato Prima Categoria
C.U. n. 18 del 25.10.2007
Per aver spinto a terra un avversario ed averlo insultato il calciatore Ligios Giovanni dell’U.S.D. Rossiglionese era stato espulso; all’atto della formalizzazione del provvedimento lo stesso aveva rivolto all’arbitro frase oltraggiosa. Dal che la squalifica fino al 19 dicembre 2007 inflittagli dal giudice sportivo.
Contro il provvedimento ha proposto reclamo l’U.S.D. Rossiglionese nel quale chiede la riduzione della squalifica del calciatore sulla base di una diversa versione dei fatti che sarebbe certificata da un C.D., allegato al reclamo, riportante la sequenza dei fatti.
Osserva la Commissione Disciplinare di non dover aderire alla richiesta del sodalizio reclamante perché l’art. 35 comma 1 C.G.S. stabilisce che il giudizio sportivo si svolge esclusivamente sugli atti ufficiali che fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.
Presa visione degli atti ufficiali e rilevato come la declaratoria del primo giudice riporti fedelmente quanto riferito dall’arbitro, esaminando la sanzione sotto il profilo equitativo, la Commissione Disciplinare ritiene di poterla ridurre in considerazione che l’episodio va giudicato in un unico contesto e l’arbitro non dà notizia di altri comportamenti antiregolamentari del Ligios all’atto del suo allontanamento dal terreno di gioco.
Per questi motivi delibera di ridurre la squalifica del calciatore Ligios Giovanni dal 19.12.2007 al 30.11.2007.
Nulla per la tassa reclamo.
Share the post "COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 15/11/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 12 – Reclamo U.S.D. Rossiglionese avverso la squalifica del calciatore Ligios Giovanni fino al 19.12.2007 – Gara Nuova Cartusia – Rossiglionese del 21.10.2007 Campionato Prima Categoria C.U. n. 18 del 25.10.2007"